Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti nel mercato del gas possono scegliere il proprio fornitore e venditore, cioè la società con il compito di gestire la fornitura dal punto di vista commerciale.
Il Servizio di Tutela garantisce l’erogazione di gas a prezzi definiti dall’Autorità ai clienti domestici che non hanno esercitato la facoltà di scegliere il proprio fornitore.
Le condizioni economiche standard definite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ex AEEGSI) sono individuate in base ai costi effettivi del servizio e all’andamento dei prezzi delle materie prime.
Se la famiglia non ha esercitato la propria facoltà di scegliere, continua ad essere servita dal suo tradizionale fornitore e a pagare il gas in base alle condizioni economiche standard definite l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ex AEEGSI), individuate in base ai costi effettivi del servizio e all’andamento dei prezzi della materia prima.
Tale regime economico di erogazione della fornitura è chiamato “servizio di tutela”, servizio che l’esercente della vendita è comunque tenuto ad offrire alle tipologie di clienti indicate nella delibera dell’AEEGSI 64/ 09 e s.m.i.
Il Servizio di Tutela è destinato a:
- famiglie che non hanno scelto il proprio fornitore.
L’esercente della vendita è tenuto a offrire il Servizio di Tutela alle tipologie di clienti indicate nella delibera dell’AEEGSI 64/ 09 e s.m.i.
Aggiornamento per il II trimestre Aprile-Giugno 2022:
- Determina 01/2022 – DMRT (Schede di confrontabilità)
- Condizioni di tutela
Aggiornamento per il I trimestre Gennaio-Marzo 2022 delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale
- Determina 22/2021 – DMRT (Schede di confrontabilità)
- Condizioni di tutela