Che cos’è la conciliazione?

Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.

Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.

Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria. L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.

Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution).

Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.

Quando può essere attivata?

E’ possibile presentare la richiesta di attivazione del Servizio Conciliazione esclusivamente dopo aver presentato reclamo scritto all’esercente ed aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o non aver ricevuto risposta nei termini stabiliti dall’Autorità (il venditore ha 30 giorni solari per rispondere al reclamo). Il cliente finale (o il suo delegato) può presentare la richiesta di attivazione della procedura non prima di 50 giorni dall’invio del reclamo all’esercente e non oltre un anno di tempo dalla data di invio del reclamo.

Come si svolge?

Facendo incontrare le parti via web o in call conference alla presenza di un conciliatore che le aiuta a raggiungere una soluzione di comune accordo. Il conciliatore è esperto in materia di mediazione ed è specificamente formato sul settore energetico. Non decide la controversia, ma aiuta le parti a raggiungere un accordo per risolvere la problematica portata in conciliazione
. Questa procedura coinvolge il cliente o un suo delegato, il venditore e/o il distributore di energia interessato ed il conciliatore in veste di facilitatore dell’accordo. Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione per l’accesso alla giustizia ordinaria, come previsto dalla delibera 209/2016/E/com (Testo Integrato Conciliazione – TICO).

Come si attiva?

Il cliente finale attiva la procedura del Servizio Conciliazione compilando la maschera on line ed allegando i documenti richiesti. Se non risultano allegati tutti i documenti, la Segreteria del Servizio Conciliazione comunica al cliente finale di integrare la propria richiesta di attivazione entro 7 giorni. Se il cliente non provvede all’integrazione nel termine indicato, decade dalla possibilità di attivare il Servizio Conciliazione (la richiesta incompleta e non integrata viene infatti archiviata). Nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, neppure per mezzo dell’ausilio di un’Associazione o di altro delegato, il cliente finale domestico che agisce in prima persona, può presentare la richiesta di attivazione della procedura in modalità offline, anche mediante fax o posta, ferma restando la gestione online della procedura.
 Il cliente finale può partecipare direttamente alla conciliazione via web, oppure può farsi rappresentare da un proprio delegato anche appartenente ad una Associazione dei consumatori o ad una Associazione di categoria che possa sottoscrivere l’accordo di definizione della controversia per suo conto, mediante una delega a trattare e chiudere la controversia stessa.

Quali sono gli esiti della procedura?

Se le parti trovano una soluzione per la controversia, sottoscrivono un verbale di accordo che ha valore di titolo esecutivo ossia può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.
 Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, la procedura si chiude comunque e la pratica è archiviata con esito negativo. Per altre informazioni sulla conciliazione, ti invitiamo a consultare l’apposita sezione del sito dell’Autorità.

Per ulteriori informazioni:

Sportello per il consumatore: Servizio di conciliazione

Sportello per il consumatore: Guide