CANONE RAI NELLA BOLLETTA DELL’ENERGIA ELETTRICA: INFORMATIVA

slide-canone-videoCome previsto dalla Legge di Stabilità, a partire dal 2016 il canone RAI annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro.

Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo di residenza anagrafica, il pagamento del canone avverrà mediante addebito nelle fatture, che continueranno ad essere emesse con l’attuale tempistica.
I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di tariffa applicata (D2/D3), anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito in bolletta, che, in caso di tariffa D2 (tariffa residenti), avverrà in modo automatico*.
Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti, nelle abitazioni adibite a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
Il canone ordinario è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive. La detenzione dell’apparecchio si presume nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica (“utenze domestiche residenti”).
L’importo del canone sarà suddiviso in dieci rate mensili da gennaio a ottobre. Limitatamente al 2016, il primo addebito delle rate scadute del canone, avverrà nella prima fattura elettrica successiva a luglio. L’importo delle rate del canone sarà indicato nella fattura con una voce specifica “Canone di abbonamento RAI”.
Le autorizzazioni all’addebito del pagamento della fattura elettrica sul conto corrente bancario o postale o su altri mezzi di pagamento sono automaticamente estese al pagamento dell’importo del canone.

* Trattamento dei Dati Personali: informativa semplificata ex art. 13, comma 3 del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di Protezione dei Dati Personali.

DICHIARAZIONI FINALIZZATE ALLE ESENZIONI
Eventuali dichiarazioni relative alla non detenzione di apparecchi televisivi dovranno essere tassativamente rese nelle forme previste dalla legge e presentate esclusivamente all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino, con le modalità che saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione “ha validità per l’anno in cui è stata presentata”, ossia bisogna ripresentarla ogni anno. Ulteriori informazioni saranno comunque disponibili con la pubblicazione del provvedimento di dettaglio dell’Agenzia delle Entrate.

In alcuni casi specifici è prevista l’esenzione dal pagamento del canone. In particolare, quelli più comuni:

  • Cittadini con più di 75 anni e reddito annuo non superiore a 6.713€;
  • Cittadini e/o famiglie che NON posseggono un televisore/ computer con linea internet/ smartphone:
  • Titolari di un contratto di fornitura elettrica all’interno di un nucleo familiare in cui già un componente paghi il canone su un’ altra utenza (ad es. se due coniugi posseggono due abitazioni, entrambe prime case, il canone Rai potrà essere addebitato solo sulla bolletta relativa a una delle due).

Chi rientra in una di queste tipologie deve scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate (seguendo il percorso CANONE RAI > CASI PARTICOLARI DI ESONERO) il modulo di Autocertificazione e restituirlo compilato secondo i tempi e le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate per il suo caso. 

Le dichiarazioni non devono essere presentate a Fenix Energia, che non ha alcun titolo a riceverle, e non può quindi tenere conto di quanto dichiarato dai Clienti.
Ulteriori dettagli e informazioni sul Canone RAI, sulle modalità di pagamento ed esenzione sono disponibili tramite: